Sovraindebitamento

Nell’attuale momento storico di forte crisi economica e finanziaria che il nostro paese sta attraversando, troppo spesso ci si trova ad essere sopraffatti dai debiti che, a causa di eventi sopravvenuti (ad es. perdita del lavoro e/o riduzione della retribuzione e/o spese mediche per malattie prolungate e/o spese conseguenti la separazione e/o il divorzio) sono nettamente maggiori rispetto al reddito disponibile.
Tale sproporzione induce a fare ricorso a prestiti, finanziamenti, cessioni del quinto etc, ed al contempo, ad omettere i pagamenti delle rate del mutuo, delle bollette per utenze, i fornitori o le tasse, il tutto, con ulteriore aggravio dell’esposizione debitoria.
All’interno di questo panorama, trova il suo fondamento la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, definita “legge salva suicidi” che ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione per aiutare i c.d. sovraindebitati a far fronte ai debiti contratti affinchè agevolmente e senza troppi sacrifici riescano ad estinguirli ed, al contempo, evitare che possano essere iniziate o proseguite, in loro danno, procedure esecutive (pignoramenti immobiliari, mobiliari e presso terzi).
Viene così delineato il concetto di Sovraindebitamento, inteso quale: “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (ex art. 6, comma 2, lett. a).
Chi puo’ accedere alla procedura
I soggetti che possono accedere alla procedura sono: imprenditori non fallibili – piccole imprese, aziende agricole -, privati e/o consumatori e/o professionisti.
Come avviare la procedura
La procedura ha inizio con il deposito, presso il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il sovraindebitato, dell’istanza di nomina del professionista incaricato denominato Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (c.d. OCC).
In questa fase il Giudice, di norma, non procede alla verifica dell’ammissibilità della domanda, purtuttavia, è opportuno che l’istanza sia completa e contenga l’indicazione del tribunale davanti al quale si promuove la procedura, i dati anagrafici del sovraindebitato (nel caso di persona fisica), la denominazione o la ditta (nel caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta), indicazione dei dati del procuratore, esposizione dei fatti e indicazioni delle voci di debito, oggetto della domanda e richieste.
Successivamente, con decreto, viene nominato l’OCC e fissato il termine per il deposito della proposta avanzata dal debitore e la relazione sulla fattibilità del piano e/o accordo del Professionista.
Funzioni dell’occ
L’art. 15 comma 5 individua l’organismo di composizione della crisi, il quale assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso.
In particolare, ha il compito di aiutare il debitore nella gestione della situazione di sovraindebitamento e contemporaneamente tutela i creditori. E’ di ausilio al Giudice e svolge il ruolo di liquidatore giudiziale nell’accordo del debitore o nel piano del consumatore omologati o nella liquidazione del patrimonio.
Nelle more della procedura, l’OCC, in stretta collaborazione con il debitore e/o il procuratore che lo rappresenta, esegue un’attività penetrante di accesso ai dati presenti dell’anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate ed Equitalia) e alle informazioni creditizie presenti nelle centrali rischi di Banca d’Italia e di altri enti pubblici e privati, nonché richiede riscontro sulle ulteriori posizioni debitorie
In particolare, la L. 3/12 offre tre soluzioni per fronteggiare i debiti: la procedura dell’accordo del debitore (dedicata a imprenditori non fallibili, liberi professionisti e privati); la procedura del piano del consumatore (dedicata ai consumatori “meritevoli”; in alternativa, o in alcune ipotesi in conseguenza di tali due procedure, la procedura di liquidazione del patrimonio.
Tipologie di procedure per esedebitarsi
1. Il piano del consumatore
Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dal privato consumatore che, secondo l’art. 6 comma 2 lett. b) della L. n. 3/2012, deve intendersi “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
In particolare, il piano del consumatore si esplica in una proposta di stralcio operato sulla complessiva esposizione debitoria e conseguente rateizzazione del debito residuo – in media 6/7 anni (la durata è molto variabile da un Tribunale a un altro).
Talvolta, in favore della procedura, possono essere inseriti in piano anche cessioni di beni, TFR, crediti futuri etc.
Il piano del consumatore, segue una valutazione molto stringente, dapprima dell’OCC, poi del Giudice, circa il requisito della meritevolezza del debitore. Infatti, può accedervi soltanto il sovraindebitato che ha, negli anni, assunto responsabilmente obbligazioni ritenendo di poterle ragionevolmente adempiere in base alle consistenze economico/reddituale del momento, ma che tuttavia, a causa di vicende sopravvenute ed estranee alla sua volontà lo hanno condotto al sovraindebitamento.
Valutata la meritevolezza del debitore, il Giudice omologa il piano e lo rende esecutivo nei confronti di tutti i creditori, prescindendo dal loro consenso, disponendo per tale provvedimento la pubblicità.
2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato anche da enti e imprese non fallibili.
Dal punto di vista procedurale ha caratteristiche molto simili a quelle del piano del consumatore. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, l’accordo, non necessita di valutazioni penetranti sulla meritevolezza, ed inoltre, è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori. Raggiunta la maggioranza, l’accordo è omologato, reso definitivo e sottoposto alla pubblicità come per legge.
3. Procedura di liquidazione dei beni
Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio in favore dei creditori cosicché da fronteggiare i propri debiti.
Nel frattempo, il Tribunale provvede a nominare un liquidatore per la vendita dei beni del debitore– salvo i beni e crediti impignorabili, i beni alimentari, stipendi, salari etc. – ed a pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.
Conclusioni
La L. 3/2012 attualmente rappresenta un valido strumento processuale per risollevarsi dal “peso” dei debiti e, in tempi ragionevoli, riabilitarsi in società. È la giusta e la legale soluzione per fronteggiare anche i fenomeni delittuosi, es. usura, che, nelle situazioni di stato di bisogno e di necessità, trovano il terreno fertile per insinuarsi.
Seppur dall’entrata in vigore della legge, ad oggi, non v’è stato un uso diffuso della procedura, attualmente nelle aule dei Tribunali nazionali sempre più si inizia a farne ricorso. Attraverso la professionalità e la competenza di Avvocati specializzati ed esperti, i risultati che si possono raggiungere fanno ben sperare che ogni persona, sovraccaricata dai debiti, può ritornare a vivere una vita dignitosa. Per meglio comprendere, in concreto, pare il caso evidenziare che, recentemente, presso il Tribunale di Palermo, nell’ambito del procedimento n. R.G. 6058/17, è stato realizzato un grande risultato, infatti, si pensi che, attualmente il sovraindebitato sta pagando poco più di 90.000,00 a fronte di un complessivo debito di € 180.000,00.
Articolo tatto da https://www.diritto.it/sovraindebitamento-mai-piu-schiacciati-dai-debiti/