Risanamento e ristrutturazione aziendale

di wp_8609033

Risanamento e ristrutturazione aziendale

La crisi aziendale è “un momento più o meno prolungato della vita dell’impresa in cui le condizioni di operatività presentano significativi elementi di difficoltà”; essa può avere origini di natura economica o di natura finanziaria, che nel tempo spesso vengono a trovare numerosi elementi di contatto, pur non essendo necessariamente l’una la causa o l’origine dell’altra.

La crisi ha origini economiche quando il valore della produzione non è in grado di remunerare il complesso dei fattori produttivi, compreso il capitale di rischio, in altri termini quando l’azienda consegue risultati economici negativi.

La crisi ha invece origini natura finanziaria quando i tempi medi di rotazione delle poste patrimoniali attive, in particolare il magazzino ed i crediti, non consentono di generare liquidità sufficiente per rispettare le scadenze del passivo, in sostanza quando viene meno la sincronia tra liquidabilità dell’attivo ed esigibilità del passivo.

Le cause di una crisi aziendale possono essere interne (disfunzioni del sistema, e quindi scarsa produttività, costi troppo elevati, carenze organizzative, incapacità di programmare e rinnovare, errori di marketing, investimenti sbagliati) od esterne (variabili ambientali, quali caduta dei prezzi, decadimento del prodotto, improvviso immobilizzo di crediti consistenti, aumento repentino dei costi delle materie prime).

Il piano di ristrutturazione, risanamento e rilancio di un’azienda tende evidentemente a ripristinare quelle condizioni di equilibrio economico-patrimoniale-finanziario che sono venute meno per effetto del verificarsi di uno od alcuni degli accadimenti sopra descritti e che sono alla base della permanenza dell’azienda stessa sul mercato.

La redazione di un piano di ristrutturazione e rilancio di un’azienda in crisi deve basarsi su un’approfondita analisi e conoscenza dell’azienda, in particolare occorre avere ben presenti:

  1. l’assetto istituzionale e la struttura organizzativa dell’azienda;
  2. l’adeguatezza dell’impianto contabile;
  3. l’efficienza delle procedure di controllo adottate;
  4. le caratteristiche dei prodotti/servizi e del mercato di riferimento;
  5. i cicli produttivi;
  6. l’evoluzione nel tempo delle componenti patrimoniali, economiche e finanziarie aziendali (dati storici);
  7. le cause e circostanze dello stato di crisi.

Solo l’analisi propedeutica e minuziosa dell’azienda consente infatti un approccio serio e più agevole alla redazione del piano di risanamento, che deve basarsi su previsioni ragionevolmente sostenibili e non manifestamente infondate, sia in rapporto a quello che è stato l’andamento storico dell’azienda, che in relazione alle prospettive di sviluppo.

Non si deve, d’altra parte, sottovalutare, che al di là degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, il piano di ristrutturazione potrebbe dover intervenire anche su aspetti  strettamente organizzativi e gestionali.

Tutto ciò potrebbe realizzarsi con o senza il ricorso a procedure concorsuali.

Nel caso di complessa crisi la cui risoluzione non è né agevole né immediata (elevato indebitamento, numero consistente di fornitori, atti e procedure esecutive già in corso), si ricorre all’ausilio dell’autorità giudiziaria attraverso le procedure c.d. concorsuali messe a disposizione dalla legge fallimentare.

Concordato preventivo

Il concordato preventivo, regolamentato dagli artt. 160 e ss. l.f. rappresenta, nell’ambito degli istituti di composizione giudiziale della crisi di impresa, una vera e propria procedura concorsuale che vede coinvolti, con ruoli differenti, diversi soggetti. Ricordiamo in particolare: il debitore proponente il piano di ristrutturazione su cui si fonda la proposta di concordato; i creditori che devono votare tale proposta; un commissario giudiziale che, tra l’altro, redige la relazione sulle cause del dissesto ex art. 172 l.f., illustra le proposte definitive del debitore in sede di discussione della proposta ex art. 175 l.f. e predispone il proprio motivato parere ex art. 180 l.f.; il Tribunale che verifica l’ammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 162 l.f. ed omologa, nella fase finale, il concordato.

Va evidenziato, in ogni caso, che il concordato preventivo è ispirato alla filosofia di fondo che ha animato la riforma delle procedure concorsuali e che privilegia il recupero dell’impresa e non la sua fuoriuscita dal mercato.

Oggi è possibile anche avviare tale procedura e allo stesso tempo presentare un progetto perché l’azienda possa continuare la propria attività mentre è attiva la procedura di liquidazione dei debiti oggetto del concordato.

Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.

L’accordo di ristrutturazione del debito si pone idealmente tra il concordato preventivo di cui all’art. 160 l.f. ed il piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma terzo, lettera d), l.f.

L’orientamento prevalente ritiene che l’accordo di ristrutturazione sia un contratto di diritto privato concluso dal debitore con uno o più creditori che rappresentino una percentuale significativa dei crediti (almeno il 60 per cento); si perfeziona in virtù̀ del semplice consenso espresso dalle parti e non viene previsto alcun coinvolgimento della totalità dei creditori che non compaiono all’interno dell’istituto come collettività̀. Nel caso in esame, infatti, ciascun creditore interessato all’accordo contratta con il proponente (debitore) e accetta o meno individualmente.

A fronte di tale “elasticità” concessa nel trattamento dei creditori aderenti, la legge esprime una assoluta “rigidità” quanto al trattamento che viene riservato ai creditori estranei (coloro che per qualsiasi motivo non hanno aderito ovvero, ad esempio, i creditori non interessati dal debitore alla contrattazione): gli estranei, infatti, devono essere pagati regolarmente, vale a dire per l’intero e alle scadenze e, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, immediatamente dopo l’omologazione da parte del Tribunale. Ciò̀discende dal generale principio per cui il contratto produce effetti di legge tra le parti e non vincola quanti ne risultano estranei.

Inoltre, va considerato che gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un accordo omologato sono esenti dall’ambito di applicazione dell’azione revocatoria (art. 67, lettera e), l.f.); pertanto, in un eventuale fallimento in caso di mancata realizzazione dell’accordo i creditori estranei vedrebbero significativamente ridotto il patrimonio oggetto dell’esecuzione concorsuale. Si comprende dunque la necessità di soddisfare i creditori estranei con il regolare pagamento così come precedentemente indicato.

L’accordo, unitamente alla documentazione di cui all’art. 161 l.f. (relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e lo stato analitico ed estimativo delle attività̀) e alla relazione del professionista che ne attesti l’attuabilità̀ – con particolare riferimento alla sua idoneità̀ ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, come sopra chiarito – vanno depositati presso il Tribunale e, in copia conforme all’originale, pubblicati presso il Registro delle Imprese.

Decorsi i termini per proporre opposizione, il Tribunale procede all’omologazione: dall’omologa discende, come visto, l’esenzione da revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato.

Piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f.

Il piano di risanamento attestato si differenzia nettamente rispetto al concordato preventivo.

L’istituto, non puntualmente delineato dal legislatore, prevede infatti la redazione da parte del debitore di un piano che appaia idoneo al risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa. La ragionevolezza di tale piano deve essere attestata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, lettera a) e lettera b), l.f. (necessari per svolgere la funzione di curatore) che risulti anche iscritto presso il Registro dei Revisori contabili.

Il piano di risanamento attestato è connotato come atto negoziale del debitore (e di eventuali creditori interessati dalla ristrutturazione ed indicati nel piano). E’ assente nell’ambito dell’istituto delineato nell’art. 67, comma terzo, lett. d) l.f. qualsiasi controllo da parte dell’Autorità̀ Giudiziaria e, conseguentemente, qualsiasi riferimento ad una procedura tipizzata.

Si tratta, pertanto, di un istituto nell’ambito del quale l’attestazione di ragionevolezza del piano di risanamento, garantisce l’esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie, concesse sui beni del debitore, in esecuzione del piano medesimo.

Articolo tratto da http://www.strategyconsulting.it/risanamento-ristrutturazione-aziendale-2/36-risanamento-e-ristrutturazione-aziendale